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E’ ancora poco conosciuta (e quindi poco utilizzata) la composizione negoziata della crisi. Probabilmente influisce quella che il Tribunale di Bologna – sez. IV – definisce la “ritrosia culturale dell’imprenditoria italica a scoprire le carte e a condividere le difficoltà economiche e strategiche con estranei anche quando ciò ha il fine collettivo di salvare l’impresa”.

E’ interessante dunque l’articolato provvedimento del 08.11.2022 con il quale il Tribunale, nel confermare le misure protettive richieste, ha statuito che l’accesso alla CNC è possibile anche da parte dell’imprenditore già in stato di insolvenza, purché risanabile. Ciò in quanto è centrale non tanto il punto di partenza, quindi l’entità della crisi nel momento in cui si accede alla CNC, quanto il punto di approdo e cioè il risanamento dell’impresa.

E’ ben vero che l’obiettivo della CNC è l’emersione tempestiva ed anticipata della crisi, ma occorre fare i conti con la realtà.