Lainate – 0236541838 | Milano – 02437408 studio@muliari.com
Condividi

Il recente rapporto “La composizione negoziata della crisi d’impresa ad un anno dall’avvio” realizzato da Unioncamere su dati aggiornati al 15.11.2022, illustra l’andamento delle domande presentate.

COS’E LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA- La composizione negoziata della crisi di impresa è un percorso riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore intende agevolare, attraverso un esperto indipendente,il  risanamento di tutte quelle imprese che presentano uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, a condizione che vi sia una ragionevole proseguibilità del risanamento, verificabile attraverso un test pratico. Il procedimento è attivabile solo su base volontaria e l’imprenditore che vi accede può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio e la concessione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative con i creditori. L’imprenditore interessato può chiedere l’accesso alla procedura al segretario generale della Camera di Commercio, che provvederà alla nomina dell’esperto indipendente sopra menzionato. Questo istituto, previsto dal Codice della Crisi entrato in vigore lo scorso 15 luglio, manda in soffitta l’approccio liquidatorio della vecchia legge fallimentare, cercando invece di perseguire e salvaguardare la continuità aziendale.

L’ANDAMENTO DELLE DOMANDE- Piccole, concentrate soprattutto tra Roma, Milano e l’Emilia Romagna,  prevalentemente srl con un numero inferiore a 10 di dipendenti: questo l’identikit delle aziende  che hanno scelto di avvalersi della composizione negoziata nell’ultimo anno, secondo il rapporto di Unioncamere.

La ripartizione geografica riflette l’articolazione del tessuto imprenditoriale italiano, ma anche il tasso di cultura imprenditoriale e il grado di fiducia nei confronti della composizione negoziata. Le domande presentate al 15.11.2022 ammontano complessivamente a 475, il 118% delle imprese in più rispetto alla precedente edizione dell’Osservatorio. Dopo una prima fase iniziale di stasi, le imprese italiane in difficoltà hanno gradualmente iniziato a rivolgersi a questo istituto. Resta tuttavia la necessità di una maggiore sensibilizzazione, per promuovere non solo l’accesso allo strumento, ma anche per stimolare  un nuovo modo di risolvere le situazioni di difficoltà economica e finanziaria coerente con la riforma del Codice della Crisi.

DUE SENTENZE SIGNIFICATIVE- Per completare il quadro di questi primi mesi di applicazione pratica dell’istituto segnaliamo due recenti pronunciamenti, rispettivamente del Tribunale di Milano e di quello di Bologna.  Innanzitutto, il Tribunale di Milano– sez II – con l’ordinanza 08.09.2022. Estensore dott. Luca Giani, nell’ambito di una composizione negoziata nella quale l’esperto designato è il professionista dello Studio dott. Giancarlo Muliari, ha fissato, tra gli altri, il principio secondo cui l’impresa può formulare un ricorso per la conferma delle misure protettive anche se corredato da un piano industriale ancora in fase di perfezionamento. Successivamente, in un articolato provvedimento emesso lo scorso 8 novembre, il Tribunale di Bologna, nel confermare le misure protettive richieste, ha statuito che l’accesso alla CNC è possibile anche da parte dell’imprenditore già in stato di insolvenza, purché risanabile. Ciò in quanto è centrale non tanto il punto di partenza, quindi l’entità della crisi nel momento in cui si accede alla CNC, quanto il punto di approdo e cioè il risanamento dell’impresa. Interessante anche un altro passaggio del provvedimento, quello in cui si fa cenno alla “ritrosia culturale dell’imprenditoria italica a scoprire le carte e a condividere le difficoltà economiche e strategiche con estranei, anche quando ciò ha il fine collettivo di salvare l’impresa”. Una ritrosia che i dati di Unioncamere confermano, ma in merito alla quale si comincia ad intravedere un’incoraggiante inversione di tendenza: l’esperienza maturata dai professionisti dello studio, infatti, anche in virtù della pluriennale collaborazione con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, insegna che prima si interviene maggiori sono le opzioni a disposizione per evitare la dispersione dei valori aziendali ed assicurare la continuità aziendale (anche indiretta).