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Interessante sentenza emessa il 27.10.2022 riguardante un’impresa ammessa al concordato preventivo, poi omologato. Il Tribunale di Milano ha aperto la liquidazione giudiziale, nominando curatore il dott. Giancarlo Muliari, senza la preventiva risoluzione del concordato, avendo accertato una nuova insolvenza ovvero nuovi debiti assunti nella continuazione dell’attività e una nuova incapacità di farvi fronte. Risulta così integrato il presupposto dell’art.119 co 7 CCII, ossia, in caso di mancata risuluzione dl concordato, la verifica che” lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”